RINNOVO PARTE ECONOMICA CCNL
AUTOFERROTRANVIERI
UN ACCORDO IRRECIVIBILE ED
IMBARAZZANTE
A volte ci chiediamo se cgil, cisl, uil, faisa-cisal e ugl ci
sono o ci fanno, ma soprattutto se credono realmente alle cose che dicono o
sperano ancora nel potere demagogico delle loro affermazioni.
Ne è palese rappresentazione dei loro il comunicati che hanno divulgato sulla questione del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri
che stato oggetto dell’ennesimo referendum “farsa”tenutosi nelle giornate
del 08, 09 e 10 Giugno.
I “grandi sindacati”, nel richiamare allora al voto i Lavoratori,
vogliono convincerci di aver sottoscritto l’accordo del secolo, con sviolinate
autoreferenziali ai limiti della decenza, ed usando come metodo di paragone i
più recenti rinnovi contrattuali, affermano a gran voce che non si sarebbe
potuto fare di meglio. In realtà, ed anche per onestà intellettuale, il
parallelismo non è del tutto sbagliato, visto che i tavoli di quelle trattative
hanno tutti un unico comune denominatore: la loro presenza. Non sarà forse
questo il vero motivo di accordi sempre a ribasso, condizioni economiche
ridicole e lacerazione dei Diritti?
Come abbiamo già spiegato, in modo analitico ed oggettivo, di
meglio si poteva ottenere e per farlo bastava un minimo di competenza, di
conoscenza delle norme ma soprattutto, di una reale capacità di ascolto dei
bisogni della nostra Categoria.
Se al posto delle una tantum si fosse applicata l’indennità di
vacanza contrattuale, se per l’aumento salariale si fossero considerati il
costo della vita e gli indici di inflazione e rivalutazione monetaria, se per
l’indennità di ferie si fosse applicato il criterio di calcolo sostenuto dalla
corte di giustizia europea, adesso alla Categoria sarebbero stati riconosciuti:
2037,65 Euro di IVC, un aumento retributivo mensile di circa 150 Euro al
parametro 175 ed una indennità per ogni giornata di ferie (incluse le ex
festività) in media pari a 25 Euro al giorno.
Ma è palese che i “sindacati delle grandi trattative”, anche per
dare ancora un senso alla loro esistenza, non vedano l’ora di salire tutti
insieme appassionatamente sul carro dei vincitori…o meglio, il carro delle associazioni datoriali!
Noi continueremo, dalla nostra parte, a parlare chiaro con i
Lavoratori, condividendo con loro tutti gli strumenti utili ad una reale
lettura di questo irricevibile ed imbarazzante
rinnovo contrattuale, soprattutto in vista del referendum.
Il cambiamento parte da ognuno di noi, nei luoghi di lavoro e
tra i Lavoratori; un cambiamento oramai necessario per rilanciare una Categoria
che ha sulle proprie spalle tutto il peso di un servizio pubblico essenziale, del
diritto alla mobilità.
A margine di tutto ciò, e sempre per l’onestà intellettuale che
ci contraddistingue, nel loro comunicato vi è un’affermazione pienamente
condivisibile: cgil, cisl, uil, faisa-cisal e ugl si sono definiti “sindacati”
con la “s” minuscola. Questo sono.
ATTUALMENTE IL CCNL prevede:
ATTUALMENTE IL CCNL prevede:
Art. 27
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FLESSIBILITA’
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L’orario settimanale di lavoro è passato da 27 a
50 ore, da compensare in 26 settimane (ad es.: 13 settimane a 50 ore e 13
settimane a 27 ore ) ed in caso di crisi (come succede oggi con il COVID-19)
le aziende possono derogare di ulteriori 60 minuti
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Art. 27
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CARICO DI LAVORO
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“saturazione “ aumento
dell’orario di lavoro a 39 ore effettive – orario medio lavorativo di 48 ore
alla settimana con lo straordinario – se l’orario effettivo di lavoro è
minore di 39 ore, viene previsto l’obbligo di lavoro supplementare
“VOLONTARIO”
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Art. 27
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MODIFICA TURNI
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5 minuti di riduzione giornaliera dei tempi
accessori (uguale a 3 giornate pro capite in più di lavoro GRATIS )
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Art. 27
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EFFICIENTAMENTO
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aumento del nastro lavorativo fino a un max di 1
ora al giorno e fino a un max di 15 ore a settimana (Aumento dell’ orario di
13 ore alla settimana ????) ( straordinario non pagato ???)
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Art. 27
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L. 561/06 e L.234/07
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recepimento del peggio della normativa – sono
stati resi possibili turni di guida settimanali con 4 gg. di 9h e 2gg. di 10h
più altre 4h di lavoro
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Art. 28
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STRAORDINARIO
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obbligatorio di 1 ora a settimana ( max 300 ore
anno )
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Art. 29
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RIDUZIONE
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delle giornate di Festività soppresse e
conseguente annullamento dei ricorsi giudiziari presentati dai lavoratori –
per finanziare i corsi CQC
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Art. 9
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DEMOCRAZIA
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negati i diritti di rappresentanza dei lavoratori – scippate le R.S.A. del diritto di contrattare a livello aziendale
l’articolazione e la durata dell’orario di lavoro
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Art. 22
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APPRENDISTATO
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ulteriore perdita dei diritti per i nuovi assunti con il JOBS ACT
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Artt. 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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PRECARIETA’
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applicazione del JOBS ACT – Contratti di lavoro
“instabili” – precarietà e perdita dei diritti e delle tutele contenute nella
Legge 300/70 – licenziamenti più facili
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Art. 30
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RESIDENZA
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con l’accorpamento delle residenze: a rischio
l’indennitàdi trasferta e di diaria – più nessuna indennità al personale
dell’ urbano adibito temporaneamente ad altri depositi
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Art. 32
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CONGEDI LEGGE 104
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per soddisfare le necessità delle aziende: E’
stato ridotto il diritto ad assistere i propri familiari disabili –
peggioramento del trattamento
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Art. 34
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RISARCIMENTO DANNI
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peggiorativo di quanto prevede il R.D. 148/31 (
fino a 4.000 € anziché 5.000 lire)
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Art. 6
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ISCRIZIONE SINDACALE
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anche in caso di disdetta si rischia di continuare a
pagare la tessera sindacale per l’intero anno
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Art. 37
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FONDO BILATERALE
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in previsione di licenziamenti ed esuberi o in
come in questi mesi per coprire i costi della Cassa Integrazione
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Art. 38
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WELFARE
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deve essere PUBBLICO – 8 € al mese per fare cosa
???
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Art. 38
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SANITÀ INTEGRATIVA
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il diritto alla salute non può essere oggetto di
trattativa – l’assistenza sanitaria deve essere pubblica
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Art. 38
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PENSIONE INTEGRATIVA
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90 €/anno nel fondo Priamo ( in difficoltà
finanziarie – che rende meno di quanto rende il T.F.R. lasciato all’ INPS – un
regalo alle oo.ss. che gestiscono il fondo ) meglio era mettere i 90 € in
busta paga – dal 2017 iscrizione al Fondo
Priamo obbligatoria per tutti
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Art. 39
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AUMENTI ECONOMICI
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irrisori, che non coperto minimamente la
differenza retributiva media degli altri lavoratori europei
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Art. 39
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UNA TANTUM
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hanno disatteso l’impegno preso a suo tempo – a
non firmare più alcuna una tantum e a recuperare interamente gli arretrati
contrattuali – perduti 12.000 € in otto anni di retribuzione tabellare e di
adeguamenti delle indennità – ed hanno anche disatteso completamente il
recupero del potere d’acquisto del salario – l’una tantum anche in questa
occasione non sarà utile al calcolo del TFR e della pensione
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QUINDI CONCRETAMENTE VANNO RIVISTI TUTTI QUESTI ARTICOLI
2) riduzione orario di lavoro
• Si rivendica la riduzione dell’orario settimanale di
lavoro, nell’arco di 2 anni, dalle attuali 39 ore a 35 ore, a parità di
retribuzione e di salario: dal primo anno da 39 ore/sett. A 37; dal secondo
anno da 37 ore/sett. A 35.
• Tale
riduzione potrà avvenire anche tramite l’aumento dei 52 riposi annui (riposi
aggiuntivi che non potranno cadere su giorni festivi).
• La
prestazione massima giornaliera per il personale viaggiante dovrà essere di 6
ore 45 minuti per i servizi urbani e di 7 ore 15 minuti per i servizi
extraurbani. Tramite accordo con la RSU aziendale potrà essere possibile
derogare tali limiti fino ad un massimo di 8 ore solo nel caso in cui il tempo
eccedente del singolo turno rispetto all’orario medio giornaliero sia cumulato
in un monte ore da usufruire in riposi compensativi programmabili e da
usufruire tassativamente entro 365 giorni (riposi aggiuntivi che non possono
cadere su giorni festivi).
• Il
nastro di lavoro massimo di un singolo turno dovrà essere di 10 ore. Ai
turni che avranno il nastro di lavoro superiore a 8 ore, i minuti eccedenti
saranno conteggiati come lavoro.
• il
calcolo della prestazione media dovrà avvenire su un arco temporale che si
ridurrà a 8 settimane, rispetto alle 26 attuali.
3) Salario
• Per
il recupero del salario perso in questi anni lo stipendio dovrà essere
aumentato di 300,00 € per tutti. Dovrà essere modificata la scala parametrale
per renderla più equa, con percentuali di aumento di stipendio maggiori per i
parametri più bassi per far recuperare il potere d’acquisto perso negl’anni in
modo maggiore rispetto ai parametri apicali. La nuova classificazione dei
parametri dovrà partire dal 100 fino al 168 (stipendio parametro 100 1.503,27€;
stipendio parametro 168 2.525,49€).
• Ogni
Aumenti Periodici di Anzianità (APA) dovrà essere di 23,00€ per il parametro
100, da riparametrare con la nuova classificazione.
• Il
1°gennaio di ogni anno, lo stipendio totale (non solo la retribuzione
tabellare) dovrà prevedere una rivalutazione automatica legata all’inflazione
reale. La rivalutazione avverrà anche in caso di mancato accordo per il rinnovo
del CCNL.
• tutte
le indennità previste dal CCNL e dai contratti aziendali dovranno prevedere una
rivalutazione automatica. In mancanza di un accordo diverso, saranno legati
all’inflazione reale.
• a
copertura del periodo di vacanza contrattuale dovrà essere corrisposto una
somma omnicomprensiva di 300 €, uguale per tutti i parametri, per ogni
mensilità trascorsa dalla scadenza del contratto al momento della firma del
rinnovo del contratto.
4) Tipologia dei contratti di lavoro
• Le
assunzioni dovranno essere previste con un unico tipo di contratto a tempo
indeterminato ad eccezioni di contratti a termine, ma con motivazione e con
limite numerico per ogni azienda. Dovranno
essere vietati tutti i contratti di apprendistato e di lavoro somministrato. Tutti i contratti in essere dovranno essere
convertiti in base a quanto sopra stabilito.
• Dovrà
essere garantito il part time per motivi di salute o per assistere famigliari
disabili . Dovrà essere garantita la trasformazione in full-time (o all’aumento
delle ore) a tutti i lavoratori part-time che lo richiedessero in caso di
costante lavoro supplementare o di eccessivo straordinario in azienda.
• L’art.18
L.300/1970 (reintegro al lavoro in caso di licenziamento illegittimo) dovrà
essere esteso a tutto il personale.
• Il
periodo di prova dovrà essere diminuito in relazione alla mansione svolta.
5) Provvedimenti disciplinari
• Vista
l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della normativa relativa ai
provvedimenti disciplinari per gli autoferrotranvieri che non rende più
attuabile una giusta difesa del lavoratore, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 2, della L. 12 luglio 1988, n. 270, il Titolo VI dall’art. 37
all’art.58 dell’allegato A) del R.D. 148/1931 dovrà essere sostituito dall’Art. 14 – Provvedimenti disciplinari-
dell’allegato A)-DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI
PER LA MOBILITÀ del CCNL 27 novembre 2000 che sarà esteso a tutto il personale,
integrato dal codice di disciplina dell’art. 66 del CCNL 23 LUGLIO 1976, anche
questo esteso a tutto il personale.
Pertanto
l’iter disciplinare sarà quello previsto dalla normativa generale art.7 legge
300/70 (Statuto dei Lavoratori), con la possibilità di ricorrere avverso un
provvedimento disciplinare tramite l’ispettorato del lavoro.
• Le
nuove tecnologie che comportino la possibilità di un telecontrollo del
lavoratore, anche se approvate da RSU/RSA o da Ispettorato del Lavoro, non può
essere utilizzata per sanzioni disciplinari.
6) welfare, fondi pensione e TFR
• Si
rivendica la nostra contrarietà all’adesione a qualsiasi forma di welfare
aziendale, compresa l’adesione al Fondo PRIAMO. Dovrà essere abrogato l’art.38
CCNL 15 novembre 2015 (adesione contrattuale obbligatoria a fondi). I
lavoratori che vorranno aderire alle forme di welfare lo dovranno fare
esclusivamente in forma scritta. Ai lavoratori che non aderiranno dovrà essere
corrisposto, per ogni mensilità, l’equivalente dell’importo messo a
disposizione contrattualmente per chi invece aderisce a forme di welfare.
Dovranno essere chiuse tutte quelle posizioni aperte “contrattualmente” con il
Fondo Priamo e al Fondo TPL Salute in base all’art.38 CCNL 15 novembre 2015 e
riaccreditate in busta come arretrati le somme accumulate.
• Dovrà
essere garantito il diritto ad un equivalente trattamento tra chi versa il TFR
nel fondo Priamo e gli altri lavoratori, pertanto l’incremento aziendale del 2%
previsto per chi versa il TFR nel fondo Priamo dovrà essere corrisposto a tutto
il personale.
• Dovrà
essere garantita la possibilità di uscire dai fondi pensione.
7) Tutela legale e risarcimento danni
• Vista
l’oggettiva rilevanza delle questioni relative all’assistenza legale dei
dipendenti citati in giudizio civile e/o sottoposti a procedimento penale per
fatti direttamente connessi allo svolgimento delle loro mansioni, ad esclusione
del caso in cui tali fatti siano dipendenti da dolo o colpa grave, le aziende
dovranno farsi interamente carico di tali costi.
• In merito al risarcimento danni provocati dal
lavoratore, in alternativa alle norma del diritto comune, l’azienda potrà
attivare la procedura prevista dall’art. 34 comma A del CCNL 15 novembre 2015, così modificato:
· In caso di intesa:
il danno
massimo rimborsabile può ammontare a € 2000 che sarà così ridotto:
del 100%
in caso di 0 (zero) incidenti con responsabilità nei 12 mesi precedenti;
del 75%
in caso di 1 (uno) incidente con responsabilità nei 12 mesi precedenti;
del 50%
in caso di 2 (due) incidenti con responsabilità nei 12 mesi precedenti;
del 25%
in caso di 3 (tre) incidenti con responsabilità nei 12 mesi precedenti.
nella
misura del 5% della retribuzione normale.
· In caso di mancato accordo sull’ammontare del
risarcimento danni:
l’azienda non potrà fare
nessuna trattenuta diretta, ma potrà procedere secondo le norme del diritto
comune per quantificare il danno subito, in base ai limiti del punto
precedente. L’azienda non attiverà nessun procedimento disciplinare e
l’eventuale importo sarà trattenuto mensilmente sullo stipendio nella misura
del 5% della retribuzione normale.
Resta
inteso che senza il riconoscimento da parte del lavoratore della propria grave
negligenza, non potrà essere attivata la procedura prevista dall’art.34 comma A
del CCNL 15 novembre 2015 e non potranno esserci trattenute dirette.
8) Rinnovo Patente, CQC e Carta Tachigrafica
• I
costi relativi al rinnovo della patente dovranno essere a carico dell’azienda.
• I
costi relativi al rinnovo del CQC dovranno essere a carico dell’azienda. Le ore
di corso per il rinnovo dovranno essere svolte in orario di lavoro. La partecipazione ai corsi può costituire, in presenza
delle condizioni previste, credito formativo ai fini degli obblighi formativi
in materia di sicurezza stabiliti dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 (rif. art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).
•I costo
relativi al rinnovo della carta tachigrafica dovranno essere a carico
dell’azienda
9) Buono pasto
Altra
questione da affrontare crediamo sia quella del buono pasto che riteniamo
necessario uniformare a livello nazionale per evitare le attuali
discriminazioni in essere a seconda dell’azienda di cui si parla, proponiamo
quindi di portarlo a 8 euro per tutti, un valore ormai diffuso a livello
nazionale in moti contratti pubblici e privati.
10) Inidoneità e malattia
Ultima
problematica ma certamente non di minor importanza è quella relativa agli
inidonei ed alla malattia, che deve essere rivista e rimodulata restituendo
dignità e garanzie a chi dopo anni di lavoro corre con la normativa attuale il
rischio di trovarsi a casa .
Questa è la piattaforma che
come sindacati di base proponiamo all’attenzione dei lavoratori, non è
certamente esaustiva, ma va nella direzione di rimediare a tagli cancellazioni
e riduzione dei diritti e delle tutele esercitata in questi anni dai contratti
precedenti.
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Confederazione
Unitaria di Base Trasporti, Firenze
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A Lucio Sestio, 06.76968412 0676960856 –
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